Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.